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Abbattimento termico e acustico

Abbattimento termico e acustico

ECOINCENTIVI DAL 50% Al 110%

Risparmio energetico
Sostituendo i vecchi infissi con infissi in PVC ad alto valore di isolamento termico, si risparmia energia!
Il risparmio energetico si traduce in risparmio economico.
La “DOORS” non si occupa di pratiche burocratiche ai fini di ottenere lo sgravio fiscale, tutte le operazioni inerenti alla richiesta sono a carico del Cliente.

Alcuni consigli pratici

  1. Il pagamento per l'acquisto dei serramenti va effettuato tramite bonifico bancario;
  2. La “DOORS” rilascia il certificato ove si attesta che i serramenti venduti rispondono ai valori previsti per legge in materia di risparmio energetico;
  3. Dopo l'acquisto il Cliente ha tempo 90 giorni per registrarsi presso il sito www.acs.enea.it;
  4. Nella successiva dichiarazione dei redditi si inserisce la copia della ricevuta elettronica ricevuta dalla "ENEA" al momento della registrazione e detrarre l'importo dall'intero pagamento.

DESCRIZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA
La legge finanziaria 2007 e precisamente la legge 27 dicembre 2006, n. 292, pubblicata sul supplemento ordinario n. 244 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, ai commi dal 344 al 350 dell’articolo 1, prevede alcune agevolazioni tributarie per alcuni tipi di interventi per il risparmio energetico negli edifici, tra i quali:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti,
- miglioramento dell’isolamento di strutture opache e trasparenti,
- installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti.

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta lorda pari al 50% degli importi rimasti a carico del contribuente, comprese le spese per la certificazione energetica o per l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio, delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2018, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per un valore massimo variabile in funzione del tipo di intervento.

Le tipologie di intervento previste sono:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguano un fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori prescritti nell’allegato C, numero 1), tabella 1) del Decreto Legislativo n. 192/2005 con un valore massimo della detrazione non superiore a 100.000 euro;
  • interventi su edifici esistenti, loro parti, o su unità immobiliari, che riguardino il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture opache verticali, delle strutture opache orizzontali superiori ed inferiori, delle finestre comprensive di infissi, a condizione di conseguire i requisiti di trasmittana termica U riportati nella tabella di cui alla tabella 3 della legge n. 292/2006 con un valore massimo della detrazione non superiore a 60.000 euro;
  • interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, per usi industriali o per copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università con un valore massimo della detrazione non superiore a 60.000 euro;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione con un valore massimo della detrazione non superiore a 30.000 euro.


Modalità di accesso alla detrazione
Alla detrazione d’imposta è possibile accedere nel rispetto:

  • dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni;
  • del regolamento di cui al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1998 n. 41, e successive modificazioni;
    ed a condizione che:
    • un tecnico abilitato asseveri la rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti;
    • il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell’edificio o l’attestato di qualificazione energetica con la precisazione che l’acquisizione della certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 192/2005, può essere acquisita soltanto se la stessa se la stessa è stata introdotta dalla regione o dall’ente locale mentre negli altri casi basta un attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, che riporti per l’edificio o per l’unità immobiliare i valori di fabbisogno di energia primaria di calcolo, i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per lo specifico caso o, se assenti tali limiti, quelli previsti per edifici di nuova costruzione.

L’attestato di qualificazione energetica deve comprendere, anche, l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.

 

Ma una misura molto importante è arrivata con l'Ecobonus del 110% nel decreto rilancio approvato dal CDM.

 

(Fonte https://www.lavoripubblici.it/)

Vedi l'Informativa 2015 dell'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico: https://www.anit.it/norme/norme-termica/

Vedi Norme Acustica: https://www.anit.it/norme/norme-acustica/

Vedi Norme Fuoco: https://www.anit.it/norme/norme-fuoco/